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Contratto di assicurazione scolastica

La scuola stipula ogni anno un contratto di assicurazione per coprire infortuni e responsabilità civile degli alunni, del personale della scuola e dei visitatori.

Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione degli alunni della scuola dell’infanzia, sono equiparati ai lavoratori dipendenti. Essi pertanto godono della copertura assicurativa INAIL obbligatoria contro gli infortuni che viene attuata mediante la gestione diretta per conto dello Stato.

Tuttavia, la copertura assicurativa obbligatoria fornita dallo Stato non copre tutti i momenti in cui gli alunni si trovano nei locali della scuola. La normativa in vigore prevede la copertura assicurativa soltanto durante lo svolgimento di alcune e ben precise attività. In particolare, gli alunni della scuole Primaria e Secondaria sono assicurati per gli infortuni che si verificano nel corso di:

  • lezioni di alfabetizzazione informatica;
  • lezioni di lingua straniera in ambiente organizzato ove siano presenti macchine elettriche (computer - videoregistratori - proiettori - ecc.);
  • attività di “Educazione fisica”.

Solo quando l’incidente avviene nelle predette condizioni e solo quando supera i tre giorni di prognosi diventa “infortunio sul lavoro” e si ha diritto alla copertura assicurativa dell’INAIL. In tutti gli altri casi non c’è la copertura assicurativa.

Se, ad esempio, un alunno cade e subisce dei danni fisici o rompe gli occhiali durante la normale attività didattica, questo incidente non è coperto dall’assicurazione fornita dallo Stato. Restano senza copertura le attività effettuate all’esterno dell’edificio scolastico, come le gite di istruzione o la partecipazione a particolari eventi. Sono, inoltre, esclusi dalla copertura gli infortuni in itinere (tragitto casa scuola e viceversa).

Ecco perché le scuole stipulano una ulteriore assicurazione con compagnie private per garantire una tutela che estenda la copertura dell’assicurazione in quei casi non previsti dalla legge.